Art. 5.
(Contributi).

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

      «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per gli sportivi iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, di seguito denominato "Fondo", è stabilita nella misura del 9,11 per cento; per il medesimo personale l'aliquota a carico degli sportivi è stabilita nella misura in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, numero 22-ter), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, l'aliquota contributiva a carico dei medesimi è stabilita nella misura del 18 per cento.
      2. Dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo è incrementata annualmente di 2 punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. Dalla medesima data l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 è incrementata annualmente di 2 punti percentuali sino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria»;

          b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

      «6-bis. I lavoratori iscritti al Fondo di cui all'articolo 3, primo comma, numero 22-ter), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla

 

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legge 29 novembre 1952, n. 2388, possono provvedere direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi».